“Osservazioni analoghe a quelle sul concetto di «libertà», cioè relative alla assoluta incommensurabilità della libertà nel quadro della costituzione per ceti con la libertà nel senso liberale del termine, possono farsi a proposito del concetto di «rappresentanza». E’ questo, come è noto, uno dei punti nodali su cui gli studi e le discussioni sul problema storico dello «Ständetum» hanno maggiormente richiamato l’attenzione. A riprova dell’importanza del tema ancora negli anni ’40 dell’Ottocento, basta prendere, anche a caso e a titolo puramente indicativo, alcune chiare antitesi giuridico-concettuali presenti nel giovane Marx: la nuova rappresentanza del popolo contrapposta alla rappresentanza dello stesso attraverso «le delegazioni dei ceti» (trad. Firpo), considerata da Marx assolutamente priva di senso (‘sinnlos’) (69); oppure la contrapposizione fra «ständische Vertretung» e «Volksrepräsentation», dove la prima è vista in termini di proprietà fondiaria – quasi un carattere strutturale costante dei «landtagsfähige Güter» – per cui l’antitesi si configura fra «Vertreter des Grundbesitzes» e «Volksvertreter» (70), antitesi a sua volta connessa a quella fra ‘Stande’ e ‘Staat’, nel significato di privato e pubblico (71). Non è questa, come si è detto, la sede per soffermarsi sui caratteri del perdurare della costituzione e della rappresentanza per ceti nella Germania del XIX secolo, dopo gli anni della Rivoluzione e di Napoleone e la «Reformzeit» di Stein e Hardenberg; e basta appena ricordare che il pensiero giuridico-filosofico e politico di Marx fece sua quella separazione fra stato e società già sottolineata da Hegel, e che era la naturale corrispondenza teorica di un processo storico determinato, nel 1842, l’anno degli scritti marxiani cui ci si è riferiti, già da tempo avviato e in atto. Resta il fatto che quelle antitesi presenti nell’analisi teorico-politica di Marx a una data così avanzata della storia tedesca ed europea sono utili per introdurre ed illuminare la ‘vexata quaestio’ del carattere rappresentativo dei ceti nell’ambito della costituzione e dello stato per ceti” [Innocenzi Cervelli, ‘Ceti e assolutismo in Germania. Rassegna di studi e problemi’ (pag 431-512] [(in) ‘Annali dell’Istituto Storico Italo-Germanico di Trento, n. III 1977’, Trento, stampa 1978]  [(69) Cfr. Marx-Engels, Werke, vol. I, Berlin 1964, p. 44 (trad. it. K. MArx, ‘Scritti politici giovanili’, a cura di L. Firpo, Torino, 1950, reprint 1975, p. 88). Per la «Vertretung» (ma anche «Repräsentation») e, correlativamente, per gli «Stände» cfr. l’utilissimo ‘Lessico giuridico marxiano, 1842-1851’, pubblicato da R. Guastini in appendice al suo ‘Marx: dalla filosofia del diritto alla scienza della società’, Bologna, 1974, pp. 520-521, 486-487, 510-513; per i famosi articoli di Marx del 1842 sugli «ständische Ausschüsse», cfr. Ibidem, pp. 95 ss.; (70) Cfr. Marx-Engels, Werke, Ergänzungsband’, erster Teil, Berlin, 1968, pp. 415-416, e v. anche Ibidem, p. 406: «der Grundbesitz ist die allgemeine Bedingung der ständischen Vertretung, aber er ist nicht die einzige Bedingung» (trad. it. K. Marx, ‘Scritti politici giovanili’, cit., pp. 261-262, 250-251); (71) Cfr. Marx-Engels, Werke, cit., vol. I, p. 126: «…eine Vertretung der Privatinteressen der Stände, den Staat zu den Gedanken des Privatinteresses degradieren will und muss» (trad. it. K. Marx, ‘Scritti politici giovanili’, cit., p. 199). Superfluo il rimando a K. Marx, ‘Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico’, in ‘Opere filosofiche giovanili’, trad. e note di G. Della Volpe, Roma, 1971, pp. 81 ss.]