“Nel 1842, in un articolo apparso con i tagli della censura sul quotidiano liberale di Colonia, Karl Marx in dura polemica con la Scuola storica scriveva: «La Scuola storica ha fatto dello studio delle fonti il suo scibboleth (a); ha portato la sua passione per le fonti fino all’estremo di pretendere che il navigante proceda non sulla corrente, ma sulla sua fonte…» (40). Il motivo non era nuovo. Già nel 1827 Eduard Gans rimproverava alla Scuola storica di non fare altro che ripetere lo «sterile ammonimento di studiare le fonti» (41). A prima vista non può stupire che, per una sorta di ironia della storia, oggi proprio tra gli studiosi di Hegel si sia fatto avanti con particolare insistenza il bisogno di uno studio delle fonti. Non credo di allontanarmi dal vero, se affermo che nell’ultimo decennio le grandi novità in campo hegeliano vanno ricercate proprio nel rinvenimento e nella pubblicazione di nuove fonti. E tra queste hanno avuto un particolare rilievo i corsi tenuti da Hegel, specialmente quelli riguardanti la filosofia del diritto. È lecito chiedersi perché solo ora? Al di là delle reali difficoltà cui va incontro un’edizione delle lezioni, un effetto frenante nei confronti della loro pubblicazione è stato esercitato da alcuni dubbi (cui già s’è fatto cenno) sollevati da Hoffmeister riguardo al grado di attendibilità dei quaderni d’appunti delle lezioni. È stato senz’altro merito di Ilting l’aver dimostrato l’infondatezza della dura critica condotta da Hoffmeister sia contro Hotho, sia contro von Greisheim in qualità di redattori delle «Aggiunte» (42). Non mi voglio dilungare su questo aspetto perché le affermazioni di Ilting non sono state successivamente smentite, anche se le critiche mosse da Hoffmeister sembrano nuovamente riaffiorare (in modo più o meno esplicito) in alcuni più recenti scritti, di cui si dirà tra breve. Già prima di Ilting, comunque, era stato fatto notare come gli esempi portati da Hoffmeister fossero «poco convincenti» (43). A tale riguardo vorrei limitarmi a segnalare soltanto l’inizio dell’«Aggiunta» d Gans al § 176, criticata aspramente da Hoffmeister. Essa suona così: «poiché il matrimonio si fonda soltanto sul sentimento soggettivo ed accidentale, può quindi essere sciolto» (44). Per Hoffmeister questa concezione del matrimonio è «del tutto non-hegeliana» (45). Può essere che essa apparisse ai suoi occhi troppo liberale, ma Gans qui si limita a riprodurre alla lettera ciò che sta scritto nella copia di appunti redatta da Hotho (Rph V p. 554, 30-33); il passo quindi non è sorto da un’interpolazione arbitraria del curatore. Inoltre questo pensiero corrisponde proprio (contrariamente alle dichiarazioni di Hoffmeister) alla concezione hegeliana del matrimonio. Il passo dell’«Aggiunta» criticato da Hoffmeister riproduce nel contenuto l’inizio e la fine del § 176. I momenti intermedi non vengono esplicitamente ripresi; essi tuttavia non sono, come invece ritiene Hoffmeister, «gradi dello sviluppo dialettico», bensì ulteriori specificazioni che in nulla contrastano con il passo incriminato (tra l’altro una di queste viene ripresa nel seguito dell’«Aggiunta»). L’affermazione di Gans non crea quindi alcun «corto circuito», ma anzi offre sull’argomento una sintesi efficace del pensiero hegeliano. È questo solo un esempio che però rivela quanto poco consistenti fossero le obiezioni di Hoffmeister. Del resto anche il giovane Marx che, ancora sulle colonne della «Rheinische Zeitung», aveva ripreso a difesa del divorzio la concezione hegeliana, non aveva notato alcuna contraddizione tra le dichiarazioni di Hegel e quelle contenute nell’«Aggiunta» dI Gans (46). Malgrado ciò le affermazioni di Hoffmeister sembrano destinate a continuare ad esercitare una certa influenza” (pag 469-471) [J.W.F. Hegel, ‘Lezioni di filosofia del diritto. Secondo il manoscritto di Wannenmann, Heidelberg, 1817-1818. Con il Commentario di Karl-Heinz Ilting’, a cura di Paolo Becchi, Istituto Suor Orsola Benincasa, Napoli, 1993] [(40) L’articolo apparve sulla «Rheinische Zeitung», n. 221, 9 agosto 1842, supplemento. Cito da K. Marx – F. Engels, ‘Opere I, Karl Marx 1835-1843’, Roma, 1980, p. 206; (41) Il passo per intero suona: «Invece di pubblicare opere storiche importanti, e di fare avanzare così gli studi, essi “gli «storici»” ritenevano che fosse uno stimolo ripetere continuamente quella breve frase che nessuno si sognava di contestare, e che tutti avevano udito fino all’esasperazione». Lo scritto da cui si cita è il ‘pamphlet’ contro la Scuola storica scritto nel 1827, ‘Studium and System des römischen Rechts’, ora riprodotto nel volume, E. Gans, ‘Naturrecht und Universalrechtgeschichte’, a cura di M. Riedel, Stuttgart, 1981, il brano citato è a p. 200; (42) Cfr. K.H. Ilting, ‘Hegel diverso. Le filosofie del diritto dal 1818 al 1831’, a cura di E. Tota, Roma, Bari 1977, pp. 135-140. (…); (43) Così E. Moldenhauer e K.M. Michel nella loro edizione delle opere di Hegel (…); (44) Hegel, ‘Werke in zwanzig Bänden’, Bd. 7: Grundlinien, cit., p. 330; (45) Hegel, ‘Grundlinien der Philosophie des Rechts’, a cura di J. Hoffmeister, cito nella sua Prefazione: «Che il matrimonio si fondi “soltanto” sul sentimento, sembra, secondo questa Aggiunta, essere una dottrina hegeliana. Eppure già un confronto con l’inizio dello stesso § 176 dimostra come questa “concezione del matrimonio” sia del tutto non-hegeliana. Qui infatti è scritto “poiché il matrimonio è soltanto l’idea etica immediata, quindi ha la sua realtà oggettiva nell’intimità del sentimento e della disposizione d’animo soggettiva, sta in ciò la prima accidentalità della sua esistenza”. Solo dopo alcuni altri gradi dello sviluppo dialettico, Hegel – alla fine del paragrafo – viene a parlare della possibilità del divorzio. Invece di fare ‘questo’ ragionamento al seguito di Hegel, Gans ha “redatto” un ‘corto circuito’» (XV-XVI); (46) L’articolo apparve il 19 dicembre 1842, n. 353. Cfr. K. Marx F. Engels, Opere I, cit., pp. 315-318. Marx rinvia esplicitamente a hege (p. 136), ma il passo citato è tratto proprio da una «Aggiunta» di Gans (l’«Aggiunta» al § 163] [ (a) ‘shibboleth, scibboleth s. ebr. (propr. «spiga»; «torrente»), usato in ital. al femm. – In linguistica, termine col quale si indica una parola o locuzione che può essere usata come segno di riconoscimento di un gruppo linguistico determinato in base a varianti della sua pronuncia; il termine deriva da un episodio biblico’ (f. Treccani)]